(massima n. 1)
In materia di mandato di arresto europeo emesso dal giudice italiano, non trova applicazione la disciplina sulla inutilizzabilità degli atti prevista per le rogatorie all'estero dall'art. 729 c.p.p., con conseguente validità dei provvedimenti trasmessi dall'autorità estera privi di singole autentiche, allorché non ne sia contestata la provenienza, anche quando gli stessi siano stati inoltrati nella forma di semplici comunicazioni a mezzo fax, con annotazione sui documenti del numero dell'apparecchio ricevente e trasmittente, in coerenza con la regolamentazione interna ed euro-unitaria della procedura di consegna, improntata al riconoscimento ed alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie tra i paesi della Unione Europea fuori da ogni inutile appesantimento burocratico. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di imputato consegnato allo Stato italiano sulla base di provvedimento trasmesso in copia dall'autorità estera senza formale attestazione di conformità all'originale).