(massima n. 2)
Non viola il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione e dall'art. 721 c.p.p., l'applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., con riferimento al fatto per il quale è stata effettuata la consegna, poiché questa disciplina riguarda esclusivamente le modalità di esecuzione della pena da scontare per il reato in relazione al quale l'estradizione è stata chiesta e concessa e, pertanto, costituisce solamente un particolare regime carcerario, le cui caratteristiche non sono state ritenute inumane dalla Corte Costituzionale e, per larga parte, rientrano nella discrezionalità delle amministrazioni penitenziarie di ogni paese. (Principio affermato con riguardo al trattamento applicato a detenuto consegnato alle autorità italiane in esecuzione di mandato di arresto europeo).