(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialitā, dettato dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autoritā giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo (sia "processuale" che "esecutivo") per reati diversi da quelli per i quali la stessa č stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa la possibilitā di sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertā personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie, nella quale il ricorrente, consegnato dall'autoritā giudiziaria slovena in seguito a MAE per l'esecuzione in Italia della pena inflittagli per una serie di reati, veniva sottoposto a procedimento e tratto a giudizio in stato di libertā per il diverso delitto di ricettazione).