(massima n. 2)
In tema di mandato di arresto europeo, le richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 devono essere trattate secondo la normativa estradizionale vigente prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2005, intendendosi con tale espressione non solo il diritto estradizionale europeo, ma anche la normativa nazionale integratrice della disciplina convenzionale; ciò comporta che lo Stato richiedente è tenuto a trasmettere all'Italia una formale domanda di estradizione - alla quale può ritenersi equipollente anche un mandato di arresto europeo, a condizione però che siano soddisfatti tanto i requisiti e i contenuti formali, che i profili attinenti alla competenza dell'autorità richiedente - e che la richiesta deve essere trattata dall'Italia in conformità alle disposizioni in materia di estradizione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la correttezza della procedura estradizionale per fatti commessi prima del 7 agosto 2002, avviata dalle Autorità rumene con apposita domanda corredata dalla relativa documentazione, potesse essere stata pregiudicata dalla precedente emissione di un m.a.e.).