(massima n. 1)
La competenza del magistrato di sorveglianza ad applicare le misure di sicurezza non disposte con la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento ha carattere funzionale e, come tale, in caso di violazione č sempre rilevabile anche di ufficio ai sensi dell'art. 21, comma primo, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale che, dopo l'irrevocabilitā della sentenza, aveva provvisoriamente applicato la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia).