(massima n. 1)
La sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 c.p.p., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione a successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti per disporre la sospensione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 656 c.p.p., comma settimo, con l'espressione "stessa condanna" si riferisce anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, poiché questo istituto comporta la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione delle singole condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamente considerate, si possa sospendere l'esecuzione).