(massima n. 1)
Il principio del "ne bis in idem" internazionale, previsto dall'art. 54 della Convenzione di Schengen, come interpretato dalla Corte di Giustizia CE, opera nel caso in cui il provvedimento dell'autoritą straniera estingua definitivamente l'azione penale, a nulla rilevando che tale atto sia stato emesso da un giudice piuttosto che dal pubblico ministero, non potendo essere considerati preclusivi tutti i provvedimenti precari, assimilabili al decreto di archiviazione. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che l'onere di dimostrare l'idoneitą preclusiva del provvedimento invocato incombe sull'interessato).