(massima n. 1)
L'operativitą del divieto di un secondo giudizio, positivamente sancito dall'art. 649 c.p.p., non č preclusa dalla configurazione di circostanze aggravanti non costituenti oggetto del precedente processo (nella specie, quella di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991), in quanto la valutazione sull'identitą del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali attinenti alla condotta, all'evento ed al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo del fatto-reato, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica ed in quella giuridica, laddove la medesima condotta viola contemporaneamente pił disposizioni incriminatrici.