(massima n. 1)
Nel caso di annullamento di sentenza sia agli effetti penali sia agli effetti civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., č limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata in relazione alla conferma sia dell'affermazione di penale responsabilitā di un imputato, sia della esclusione della responsabilitā civile di altro imputato, avverso la cui assoluzione non era stato proposto ricorso ai fini penali).