(massima n. 1)
In caso di annullamento con rinvio di una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della Corte di appello, competente a celebrare il nuovo giudizio č la stessa sezione, sebbene in diversa composizione, a meno che l'Ufficio giudiziario sia costituita da un'unica sezione, perché in tal caso opera la regola suppletiva di cui all'art. 623, comma primo, lett. c, cod. proc. pen., che impone la trasmissione degli atti alla Corte di appello pił vicina.