(massima n. 1)
La Corte di cassazione può procedere direttamente alla determinazione della pena, ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p., qualora si debbano nuovamente applicare gli indici di calcolo già definiti in sede di merito, senza procedere ad accertamenti di fatto o ad operazioni di discrezionalità valutativa, che rimangono incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. (Fattispecie relativa ad una pena irrogata per il delitto di detenzione di marijuana dal giudice di merito in applicazione dell'art. 73, comma primo, d.p.r. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 32 del 2014, e rideterminata dalla Corte ai sensi dell'originario comma quarto dell'art. 73 oggi nuovamente in vigore, utilizzando gli stessi coefficienti di computo).