(massima n. 1)
È legittima la qualificazione quale memoria difensiva ex art. 121, comma primo, cod.proc. pen. dell' appello incidentale dichiarato inammissibile che sia stato proposto dagli imputati già assolti in primo grado per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod.proc. pen., al fine di ottenere l'assoluzione in base al primo comma del medesimo articolo.