(massima n. 1)
In tema di rinunzia, anche parziale, all'impugnazione, poiché non può conferirsi valore alla dichiarazione del difensore non munito di mandato ad hoc, si verifica nullità quando, in sede di appello, il difensore, non munito di procura conferita a lui personalmente, abbia patteggiato la pena, rinunciando agli altri motivi di gravame. Invero, la natura del particolarissimo atto dispositivo, in vista del quale i poteri sono — con la procura — conferiti, comporta che la scelta del professionista delegato a raggiungere l'accordo con l'organo dell'accusa debba ritenersi effettuata intuitu personae; ciò porta ad escludere che il delegato possa procedere alla nomina di un suo sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 102 c.p.c., esulando, in tal caso, i suoi poteri da quelli tipici, inerenti al mandato difensivo; invero sono trasferibili al sostituto ex art. 102 c.p.p. solo i poteri inerenti alla difesa. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello emessa ai sensi del comma quarto dell'art. 599 c.p.p. in quanto, pur essendo il difensore dell'imputato munito di procura speciale per la rinunzia ai motivi, esclusi quelli concernenti la riduzione della pena, l'accordo pattizio in grado di appello era intervenuto tra il P.M. ed il sostituto processuale del nominato difensore).