(massima n. 1)
In sede di legittimità non può essere proposta richiesta di ulteriore rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in appello, in quanto la svalutazione monetaria incide sino alla data della liquidazione del danno e la relativa maggiorazione attiene ad un potere discrezionale del giudice del merito il cui esercizio comporta una indagine di fatto istituzionalmente preclusa alla Corte di cassazione.