(massima n. 1)
I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilitą, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione. A tal fine costituiscono distinte statuizioni la questione relativa all'affermazione di responsabilitą dell'imputato, investita dall'appello originario e quella inerente la configurabilitą dell'aggravante del danno di speciale gravitą, ex art. 219 l. fall., oggetto di motivo nuovo proposto in sede di legittimitą. (Fattispecie in cui la difesa aveva sostenuto che la richiesta di assoluzione dell'imputato proposta con l'atto di appello ricomprendeva implicitamente anche la contestazione dell'aggravante del danno di speciale gravitą, ritenuta dal giudice di primo grado; la S.C. ha ritenuto la diversitą della statuizione sulla predetta aggravante rispetto a quella relativa all'affermazione di responsabilitą, ritenendo la prima oggetto di motivo di ricorso proposto per la prima volta in sede di legittimitą e, pertanto, inammissibile).