(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 570, comma terzo, cod. proc. pen., in virtù della quale il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello, può partecipare al successivo grado di giudizio, previo provvedimento autorizzativo del Procuratore Generale della Repubblica, in qualità di sostituto di quest'ultimo, è da considerare eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; di talché il predetto rappresentante del P.M. non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale, che aveva impugnato la sentenza emessa dalla Corte d'appello all'esito del giudizio al quale egli aveva partecipato in veste di sostituto del Procuratore Generale della Repubblica).