(massima n. 1)
È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione del pubblico ministero (nella specie, il procuratore generale presso la Corte di appello), che, senza contestare la sussistenza dei presupposti per la concessione del perdono giudiziale, impugni con ricorso per cassazione la sentenza del giudice per l'udienza preliminare di non luogo a procedere applicativa del beneficio previsto dall'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, qualora egli si sia limitato a dedurre la lesione del diritto di difesa dell'imputato minorenne rimasto contumace per non essere stato acquisito il suo consenso alla definizione del processo.