(massima n. 1)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna priva di motivazione, in quanto nel nostro ordinamento non sussiste la possibilità di proporre impugnazioni che si risolvano in una mera pretesa teorica preordinata alla astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma è, invece, sempre necessario che il ricorrente abbia un concreto interesse all'impugnazione, con la conseguenza che deve essere comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata. (Nella specie il ricorrente P.M. si era limitato a dedurre la nullità della sentenza impugnata - contenente l'intestazione, le generalità degli imputati, le conclusioni delle parti e la fotocopia del dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria - per la mancanza grafica della motivazione).