(massima n. 1)
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello annulli la sentenza del giudice di pace per mancata indicazione nell'atto di citazione delle fonti di prova di cui si chieda l'ammissione (art. 20, comma secondo, D.L.vo n. 274 del 2000), disponendo contestualmente la trasmissione degli atti alla polizia giudiziaria per la rinnovazione dell'atto, considerato che tale omissione concerne esclusivamente il diritto al contraddittorio nel processo ritualmente instaurato e che, comunque, stante il disposto dell'art. 507 c.p.p. — applicabile anche che nel procedimento dinnanzi al giudice di pace per il rinvio contenuto nell'art. 2 del D.L.vo n. 274 del 2000 alle norme del codice di rito — il giudice, ove risulti assolutamente necessario, può disporre l'acquisizione di nuovi o non ritualmente proposti mezzi di prova.