(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la sentenza depositata dal giudice di pace oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine anche quando il deposito avviene entro il maggior termine indicato nel dispositivo, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dalla data in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito ai sensi degli artt. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non può autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, in quanto trattasi di disposizione che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen.).