(massima n. 1)
Nel caso i cui i termini per la redazione della sentenza, indicati nel dispositivo ai sensi dell'art. 544, comma terzo c.p.p., siano stati prorogati con il provvedimento disciplinato dall'art. 154, comma quarto bis disp. att. c.p.p., i termini per l'impugnazione decorrono dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga che deve essere sempre tempestivamente comunicato e notificato alle parti del processo.