(massima n. 1)
In caso di omessa dichiarazione di falsità di un documento con la sentenza di "patteggiamento" non legittima la Corte di cassazione non può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p. che richiedono una specifica motivazione, implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione. (La Suprema corte ha precisato che in tal caso la falsità del documento deve essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione, al quale devono essere trasmessi gli atti).