(massima n. 1)
In tema di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la falsità di un documento può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la statuizione di falsità delle attestazioni contenute in dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà allegate a domande di condono edilizio, con riferimento ad imputati per i quali era stata applicata, nella fase di merito, la causa estintiva).