(massima n. 1)
Ai fini della lettura e della utilizzabilitā di dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile, č necessario che il giudice abbia praticato ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilitā e che risulti esclusa la riconducibilitā dell'omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso. (In motivazione, la Corte ha precisato che ai fini dell'operativitā del divieto di utilizzazione di cui all'art. 526 comma primo bis, cod.proc.pen., non č necessaria la prova della specifica volontā del teste di sottrarsi al contraddittorio, ma č sufficiente la volontarietā della sua assenza).