(massima n. 1)
L'atto con il quale il Pubblico Ministero modifica la imputazione ex artt. 516-517 cod. proc. pen., non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non č compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160, comma secondo, cod. pen., i quali costituiscono un "numerus clausus" e sono insuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia "in malam partem" in materia penale.