(massima n. 1)
La modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, cosģ da non incidere sulla possibilitą di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in cui i fatti contestati erano indicati nel decreto di citazione come avvenuti l'8 luglio 2008, mentre dall'istruttoria dibattimentale era emerso che si erano verificati il 25 ottobre 2008).