(massima n. 1)
Non č abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare, erroneamente qualificando come "fatto nuovo" un reato legato dal vincolo della continuazione a quelli giā contestati, neghi al pubblico ministero la possibilitā di effettuarne la contestazione in udienza ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento che rientra comunque nel potere del Gup di autorizzare le contestazioni suppletive e che non provoca, sotto l'aspetto funzionale, alcuna stasi processuale.