(massima n. 1)
Nei casi in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, l'art. 512 cod. proc. pen. ne consente la lettura, a richiesta di parte, non soltanto per valutare l'esistenza della condizione di procedibilitą, ma anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova, poiché fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalle predette autoritą.