(massima n. 1)
Ai fini della legittimitą della lettura in dibattimento di dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da cittadina straniera alla polizia giudiziaria e della valutazione circa l'impossibilitą di loro ripetizione, non sono elementi sufficienti a ritenere prevedibile che il testimone si renda irreperibile la sua condizione di straniero e l'esercizio, da parte sua, di attivitą di meretricio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la lettura in dibattimento di dichiarazioni rese da persona pił volte controllata dalle forze dell'ordine sulla pubblica via, ma alla quale non era stato possibile collegare un recapito che ne consentisse il riferimento).