(massima n. 1)
In materia di prove, non č consentito l'esercizio del potere istruttorio del giudice, di cui all'art. 507 cod. proc. pen., al fine di recuperare al fascicolo del dibattimento un atto ontologicamente irripetibile del medesimo procedimento (nella specie, una conversazione telefonica intercettata), dichiarato inutilizzabile a causa del suo omesso deposito nei termini di cui agli artt. 415-bis e 416 cod. del codice di rito.