(massima n. 1)
Nell'ipotesi di lesioni personali seguite, dopo apprezzabile lasso di tempo, dalla morte ad esse conseguente, debbono essere distinti i danni subiti dal soggetto passivo delle lesioni, cui compete il diritto al risarcimento del danno iure proprio, trasmissibile agli eredi iure hereditatis ed i danni subiti, per effetto del decesso, dai congiunti (o dagli altri soggetti che, essendo legati alla vittima, possono far valere un'aspettativa riparatrice), cui compete il diritto al risarcimento del danno iure proprio, a nulla rilevando che il reato di lesioni colpose non sia stato perseguito perché assorbito, per il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., nel più grave reato di omicidio (colposo) dato che il criterio penalistico dell'assorbimento, nel quale, per l'obbligato passaggio dal reato meno grave a quello più grave, la sanzione per il reato più grave comprende quella del reato meno grave, non può essere applicato al campo civilistico, in cui, per il principio che prevede l'integrale ristoro del danno ingiusto, debbono essere risarcite tutte le conseguenze dannose del fatto illecito.