(massima n. 1)
Ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., la sussistenza di "elementi concreti" per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia può desumersi da circostanze sintomatiche dell'intimidazione emerse anche soltanto al di fuori del dibattimento.