(massima n. 1)
Nel computo del termine per il deposito della lista testimoniale deve essere applicata la disciplina generale relativa alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, per cui se il processo non rientra tra quelli che vengono comunque trattati in tale periodo, anche il termine per la presentazione della lista deve ritenersi sospeso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non rispettato il termine di sette giorni per il deposito della lista dei testimoni avvenuto il 29 luglio per l'udienza del 17 settembre).