(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno patrimoniale del genitore per la uccisione del figlio minore, che all'epoca della morte non abbia ancora iniziato a lavorare, se la sentenza, che riconosce dovuto il risarcimento, sopravviene dopo la data a partire dalla quale accerta che i genitori avrebbero cominciato a godere dell'apporto economico del figlio, il capitale corrispondente alla rendita sostitutiva, nel cui ammontare venga determinato il danno alla data anzidetta, non va scontato all'epoca della morte e aumentato, a decorrere dalla stessa epoca, di rivalutazione ed interessi; va bensė solo adeguato alla data della sentenza per tener conto delle conseguenze pregiudizievoli risentite dal danneggiato in conseguenza del ritardo con cui il risarcimento č liquidato, rispetto alla data a partire dalla quale il danneggiante avrebbe dovuto iniziare a corrispondere la rendita sostitutiva.