(massima n. 1)
La detrazione, in sede di liquidazione del danno dovuto ai congiunti della vittima di un infortunio sul lavoro colposo, del valore della rendita corrisposta dall'Inail, deve avvenire, per non tradursi in un ristoro parziale o al contrario in un ingiustificato arricchimento, sulla base del confronto di termini omogenei, quali, da una parte, l'ammontare del danno determinato alla data in cui si č verificato e, dall'altra, il valore capitalizzato alla stessa data della rendita; con la conseguenza che rivalutazione ed interessi legali vanno applicati, da tale data al saldo, sulla sola differenza eventualmente risultante a favore dei danneggiati.