(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, il giudice può esercitare un potere di integrazione officiosa delle prove identico a quello previsto dall'art. 507 c.p.p. per il dibattimento e non incontra, quindi, alcun ostacolo nell'acquisizione delle prove ritenute necessarie, essendo, in questa prospettiva, irrilevante che l'azione penale sia stata esercitata in via ordinaria o nella forma della richiesta di giudizio immediato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima l'escussione di un collaboratore di giustizia in ordine a circostanze già riferite al P.M. in sede di indagini, ma ritenute inutilizzabili in quanto assunte oltre il termine di centottanta giorni previsto dall' art. 16 quater D.L. n. 8 del 1991, conv. in l. n. 82 del 1991).