(massima n. 1)
In una causa di risarcimento danni da incidente stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, soltanto quando ricorrano due condizioni: a) oggetto del giudizio sia l'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. del responsabile, ex art. 18 della legge n. 990 del 1969; b) il danno che si intende provare con la dichiarazione dei redditi sia costituito da una contrazione del reddito conseguente ad invaliditā permanente. Nel caso in cui come nella fattispecie in esame il danno di cui si chieda il risarcimento sia costituito dalla riduzione delle entrate conseguita alla morte di un congiunto, le risultanze delle dichiarazioni dei redditi sono liberamente valutabili dal giudice, la cui pronuncia sul punto non č sindacabile in sede di legittimitā ove adeguatamente motivata.