(massima n. 1)
La richiesta di rito abbreviato comporta il consenso all'utilizzo delle fonti e del materiale di prova presenti nel fascicolo, ma non anche l'accettazione dell'accusa con riferimento a ciò che deve essere provato e alla conseguente decisione giudiziale. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3090, in quanto fondata sui soli esiti di sequestro di modestissimo quantitativo di stupefacente, cui non aveva fatto seguito alcun accertamento tecnico per quantificare la percentuale e la quantità di principio attivo effettivamente presente).