(massima n. 1)
L'art. 4 del D.L. n. 857/1976, come modificato dalla legge n. 39/1977 secondo il quale, nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento debba considerarsi l'incidenza dell'inabilitā temporanea o dell'invaliditā permanente sul reddito di lavoro, tale reddito non puō essere inferiore al triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale si applica quando si tratta di liquidare il danno in favore della persona che lo ha subito in occasione dell'incidente stradale, mentre si deve escludere che la norma possa essere estesa analogicamente alla liquidazione del danno consistente nella morte della persona che č rimasta coinvolta nell'incidente ostandovi la natura eccezionale di essa (vedi Corte Cost. 24/10/1995 n. 445). Peraltro, l'inapplicabilitā della norma in quanto tale non implica che il giudice non possa far riferimento al criterio stabilito dalla norma medesima nella liquidazione equitativa del danno ex articoli 2055 e 1226 c.c.