(massima n. 1)
Non č applicabile al procedimento di prevenzione la disposizione di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. - che prevede la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - trattandosi di disposizione dettata per il procedimento penale di cognizione, mentre il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione č soggetto ad una disciplina autonoma - che trova la sua fonte nel D.Lgs. n. 159 del 2011 succeduto alla previgente disciplina contenuta nell'art. 4 della l. n. 1423 del 1956 - rispetto a quella prevista dal codice di rito.