(massima n. 1)
In tema di procedimento di archiviazione, qualora il g.i.p. abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa, quest'ultima non può proporre ricorso per cassazione per dedurre difetti di giudizio o di motivazione del provvedimento impugnato, anche in relazione a supposta pretermissione o erronea valutazione delle tesi prospettate dell'opponente, essendo consentita l'impugnazione esclusivamente per censurare il mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio.