(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno da invaliditā temporanea o permanente causata dalla circolazione di veicoli a motore, l'art. 4 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. in L. 26 febbraio 1977 n. 39, assume le risultanze delle dichiarazioni fiscali dell'ultimo triennio antecedente al sinistro a parametro base cui commisurare l'incidenza di detta invaliditā sui guadagni del lavoratore danneggiato, salva la prova contraria relativa ad un reddito diverso, che puō essere fornita non solo dall'assicuratore del responsabile del danno, ma anche dal lavoratore danneggiato per dimostrare la non significativitā del reddito dichiarato a fronte di quello da lui prodotto nel medesimo periodo di tempo con la sua attivitā lavorativa remunerata. Conseguentemente nel caso in cui si debba quantificare il lucro cessante sofferto da un libero professionista per effetto della lesione personale subita, vanno presi in considerazione, per individuare la capacitā di guadagno, anche gli incrementi patrimoniali ritraibili con ragionevole previsione dal lavoro svolto, pur se non ancora introitati al tempo del sinistro o nel triennio precedente, per naturali vicende collegate al particolare tipo di attivitā.