(massima n. 1)
È legittimo il fermo emesso dal pubblico ministero a seguito di sentenza di condanna di primo grado in presenza del pericolo di fuga, non ostando a tale provvedimento le previsioni di cui al secondo comma dell'art. 384 c.p.p. e al quarto comma dell'art. 307 c.p.p. che si riferiscono soltanto al fermo della polizia giudiziaria.