(massima n. 1)
Non č affetta da nullitā la richiesta di rinvio a giudizio che non sia stata preceduta dall'invito a rendere interrogatorio a conclusione delle indagini, allorquando l'imputato abbia giā ricevuto, con atto equipollente (nella fattispecie, con l'interrogatorio in sede cautelare), la contestazione degli addebiti e sempre che la rinnovazione dell'atto non si renda necessaria per contestare elementi ulteriori.