(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno derivante da circolazione stradale, l'ammontare annuo della pensione sociale, cui fa riferimento l'art. 4, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in L. 26 febbraio 1977, n. 39, deve ritenersi comprensivo dell'aumento di lire 975.000 previsto dall'art. 2, secondo comma, L. 15 aprile 1985, n. 140, senza che nel caso il giudice, che provveda a liquidare il danno, sia tenuto all'accertamento della sussistenza in concreto delle condizioni, a cui il citato art. 2 subordina la concessione della pensione, trattandosi di un parametro di quantificazione del minimo risarcimento spettante al danneggiato con riguardo all'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione.