(massima n. 1)
In tema di risarcimento danni alla persona derivanti dalla circolazione stradale, il criterio di liquidazione previsto dall'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, č applicabile nei soli casi in cui il danneggiato sia percettore di reddito di lavoro, poiché l'inciso «in tutti gli altri casi», di cui al terzo comma del citato articolo, va riferito alle ipotesi in cui il reddito da lavoro non risulti in base ai criteri indicati nei due commi precedenti e non anche nelle ipotesi in cui il soggetto sia privo di un reddito.