(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, qualora la cosa sequestrata sia stata successivamente restituita a persona diversa da quella che ne aveva la disponibilitą al momento dell'esecuzione del sequestro, l'originario possessore, legittimato alla proposizione del riesame, perde interesse all'impugnazione, non potendo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento di illegittimitą della misura cautelare, il ripristino nella disponibilitą del bene, mentre il distinto provvedimento di restituzione č autonomamente impugnabile con la forma dell'incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilitą da parte del tribunale del riesame, investito a seguito di annullamento con rinvio del precedente decreto confermativo, essendo nelle more il bene stato restituito a soggetto diverso dall'istante).