(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, la norma di cui all'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 — secondo la quale il reddito che occorre considerare agli effetti del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale — si applica soltanto all'ipotesi dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, e non anche nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è indipendente dal contratto assicurativo. Conseguentemente nel rapporto tra il responsabile e il danneggiato il danno futuro va collegato all'invalidità permanente va liquidato in via equitativa, a norma degli artt. 2056 e 1226, essendo fondato su situazioni future ed ipotetiche, conoscibili soltanto come probabili o possibili. Peraltro, anche nell'ambito di tale valutazione equitativa, il giudice può assumere come criterio di orientamento quello del triplo della pensione sociale di cui alla disposizione indicata.