(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, la nomina dell'amministratore giudiziario dei beni oggetto della misura cautelare è di competenza del pubblico ministero, atteso il contenuto delle previsioni di cui agli artt. 104 e 104 bis disp. att. cod. proc. pen., a seguito dell'intervento normativo "ex lege" 15 luglio 2009, n. 94, e il relativo decreto, data la sua natura meramente esecutiva, non è appellabile ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., ma può essere sottoposto a controllo solo nelle forme dell'incidente di esecuzione.