(massima n. 1)
È illegittimo il sequestro preventivo della patente di guida - disposto nei confronti di soggetto indagato per il reato di omicidio colposo - trattandosi di documento non collegato da alcun diretto ed effettivo nesso di pertinenza con lo scopo cautelare tipico del sequestro, ex art. 321 cod. proc. pen., preordinato ad evitare che la libera disponibilità della cosa possa agevolare la commissione di altri reati, considerato che il sequestro della patente di guida non priverebbe l'indagato della facoltà di guidare, in quanto solo l'autorità amministrativa può sospendere, in via cautelare, l'efficacia della abilitazione alla guida - solo materialmente incorporata nel documento della patente; d'altra parte, il giudice penale può applicare la corrispondente sanzione amministrativa accessoria solo nei casi, espressamente previsti, di reati collegati alla violazione delle norme del codice della strada ed in esito alla sentenza di condanna.